European data protection o codice europeo della privacy.

Il 4 maggio 2016, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) i testi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e della Direttiva che regola i trattamenti di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini.

Il 5 maggio 2016 è entrata ufficialmente in vigore la Direttiva, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro 2 anni.

Il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento.

Il tutto si presenta come un insieme di regole e di prescrizioni complesso, volto a disciplinare la protezione dei dati in un contesto transfrontaliero di scambi. Con l’obiettivo di fornire un quadro coerente e sistematico per l’armonizzazione e la circolazione dei dati personali, per il trattamento pubblico e privato di dati medesimi nel territorio dell’Unione.

La disciplina affronta e regola in maniera più specifica di quanto non sia stato fatto finora dalle norme interne nazionali, anche il traffico dei dati in ambito digital che è notoriamente ritenuto non scevro di insidie.

L’impianto normativo europeo prevede in taluni casi la riproduzione della normativa esistente, in altri casi l’integrazione e la modifica, nonché l’introduzione di nuovi istituti. Di fronte a tutto dovranno confrontarsi professionisti, enti, soggetti privati e imprese, operatori in genere.

Molto sinteticamente, tra le novità principali: il c.d. diritto all’oblio, la figura c.d. Data Protection Officer (“DPO”) o responsabile della protezione dei dati (similarmente a quanto previsto dalla normativa 231/01), il diritto alla portabilità dei dati, le notificazioni delle violazioni alle autorità nazionali e anche agli stessi utenti nei casi più gravi (data breaches), l’introduzione del registro delle attività di trattamento, la valutazione di impatto sulla protezione dei dati, le modalità di accesso ai propri dati personali più facili per gli interessati, il meccanismo del “one-stop-shop”, con il quale le imprese avranno a che fare con un’unica autorità di vigilanza, e il concetto di “privacy by design” nonché di “privacy by default”.

Si tratta di un complesso di norme potenzialmente in grado di assicurare maggior tutela per il soggetto interessato dal trattamento dei dati, caratterizzate da particolare rigore, da adempimenti corredati da sanzioni aumentate rispetto a quanto attualmente siamo sottoposti.

Le aziende avranno sempre più necessità di avvalersi di professionisti preparati per dialogare tra una nazione e l’altra sotto l’applicazione di un unico corpo normativo; che, si badi, dovrà essere rispettato anche dalle aziende che hanno sede al di fuori dell’Unione Europea.

L’apporto del professionista e in particolare del legale risulta di primario rilievo e fondamentale per sovraintendere tutti i processi che riguardino il trattamento delle informazioni all’interno dell’azienda, per l’adeguata analisi dei rischi, per l’accompagnamento nelle attività di profilazione e per individuare limiti e garanzie. Non ultimo, per l’esercizio di diritti a tutela che le norme permettono.

Prima di concludere, una breve nota statistica. Da ricerca e rapporto Censis si registra come il 96,2% degli italiani ritenga la riservatezza un “diritto inviolabile” e il 93% abbia timore di vedere attaccata la propria privacy on line. Si deduce la sentita necessità di adottare regole di protezione più stringenti e protezionistiche, nelle previsioni e nelle sanzioni.

In conclusione, siamo di fronte a un evidente mutamento nell’approccio al tema privacy attraverso l’introduzione di un obbligo di compliance. Nei due anni che ci separano dall’entrata in vigore, una volta avvenuto l’adeguamento da parte del legislatore italiano alle nuove norme che andranno a sostituire il vigente codice privacy italiano dopo ben diciannove anni dalla sua prima entrata in vigore, si tratterà indi di portare alla pratica applicazione il complesso previsionale di norme, superati i problemi di coordinamento e di interpretazione giuridica che inevitabilmente si porranno.

Le attuali norme europee di riferimento:

– Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

– Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Il nuovo codice degli appalti pubblici. Decreto Legislativo n. 50/2016.

Il D.Lgs. n. 50/2016, pubblicato in Gazzetta il 19/04/16, ha introdotto il nuovo Codice degli Appalti, sostituendo ed abrogando il decreto legislativo n. 163/2006.

Il Decreto in esame provvede all’attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE riguardanti l’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Al fine di rendere più chiara l’applicazione delle nuove disposizioni è stata prevista un’abrogazione totale ed immediata del D.Lgs. n. 163/2006.

Per ciò che attiene invece al D.P.R. n. 207/2010 (il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12/04/06, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), questo è stato abrogato gradualmente dal 19/04/16 per disposizioni comuni, contratti pubblici a lavori nei settori ordinari, modalità tecniche di qualificazione dei contraenti generali, sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte, garanzie e sistemi di garanzie globali di esecuzione, contratto, esecuzione e contabilità dei lavori, lavori per i beni culturali, servizi attinenti all’architettura e ingegneria, nonché agli allegati ad essi richiamati.

Le rimanenti disposizioni del Regolamento sono state abrogate a partire dal 31/12/16, data di entrata in vigore degli atti attuativi del Codice.

Il nuovo Codice si compone di una struttura complessa, divisa in sei parti e 220 articoli.

Presenta l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) come vera e propria Authority per la materia. All’Autorità viene attribuito, oltre a tutto ciò che attiene a funzioni di vigilanza, regolazione e controllo sui contratti pubblici, il compito di emanare linee guida e strumenti di regolamentazione flessibile atti a favorire efficienza e qualità nell’attività delle stazioni appaltanti; oltre che a favorire e facilitare la circolazione di informazioni unitamente a una maggior unitarietà negli schemi di procedimento amministrativo.

Nella nuova disciplina in tema di appalti, tra gli aspetti di maggior interesse, viene inoltre prestata attenzione alla valutazione delle società e delle imprese sulla base di criteri come il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti, sotto i profili dell’insorgenza di contenzioso e del rispetto degli obblighi contributivi negli ultimi tre anni.

A tal proposito viene riconfermata la qualificazione S.O.A., certificazione necessaria alla comprova della capacità dell’impresa a concorrere ed eseguire opere pubbliche con importo maggiore a € 150.000,00, rilasciata da appositi Organismi di Attestazione che dimostra come il concorrente possieda i requisiti necessari per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Vengono inoltre introdotti il rating di impresa ed un sistema di qualificazione per le pubbliche amministrazioni.

Il primo viene istituito ai fini di una qualificazione reputazionale delle imprese, per cui si terrà conto delle rilevazioni effettuate da ANAC e Antitrust, correlativamente alle precedenti condotte dell’impresa.

Il secondo invece è previsto per le pubbliche amministrazioni, che dovranno provare il rispetto dei parametri fissati dall’ ANAC in merito a misure di prevenzione per i rischi di corruzione, per la promozione della legalità, per la fruibilità delle tecnologie e dei sistemi di gestioni conformi alla normativa europea, per l’aggiornamento del personale.

Per quanto attiene alla qualificazione delle tipologie di appalti, la disciplina riformata prevede quattro nuove fasce d’appalto, qualificate per importo e poste al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, indicanti i limiti entro i quali applicare la normativa europea degli appalti.

Queste ultime soglie dall’1/1/16 sono state rialzate e ad oggi sono fissate entro € 5.255.000,00 per i lavori; € 209.000,00 per i servizi tecnici e di progettazione; € 209.000,00 per le forniture e i servizi non compresi nell’allegato IX; € 750.000,00 per i servizi sociali, i servizi e le forniture contemplati nell’ allegato IX.

Le nuove fasce:

La prima riguarda i lavori, servizi tecnici, forniture e servizi di importo fino a € 39.999,00.

La seconda parte dall’importo di € 40.000,00 fino a € 149.999,00 per i lavori, da 40.000,00 a 99.999,00 € per i servizi tecnici di progettazione e da € 40.000,00 a 208.999,00 per servizi e forniture. Prevede la procedura negoziata mediante inviti ad almeno cinque imprese selezionate.

La terza fascia prevede a sua volta tre livelli: I livello, da 150.000,00 a 999.999,00 € per i lavori; consente una procedura negoziata estesa ad almeno dieci operatori e prevede il criterio del massimo ribasso. II livello, da 100.000,00 a 208.999,00 € per i servizi di progettazione, con gara mediante procedura aperta o ristretta. Infine il terzo livello, da 209.000,00 a 749.999,00 €, solo per servizi sociali e per servizi e forniture elencati dall’ allegato IX: entro questa fascia, sarà possibile la procedura negoziata tra cinque operatori, o anche utilizzare le procedure aperte o ristrette.

La quarta fascia, specifica solo per i lavori, è compresa tra € 1.000.000,00 e € 5.224.999,00, nella quale sono consentite sia procedure aperte che ristrette.

Tranne che per la prima fascia, per tutte le altre si prescrive l’utilizzo della centrale unica di committenza per interfacciarsi al mercato elettronico.

Recentemente, in data 23/2/17, il Consiglio dei Ministri ha approvato un pacchetto di modifiche ed integrazioni al Codice degli Appalti che si muovono in tre direzioni.

Da un lato si mira a facilitare la lettura dell’intero impianto dispositivo e a rendere più agevole l’interpretazione degli istituti, dall’altro si vuole porre determinate correzioni funzionali alla risoluzione di alcune criticità applicative.

Tra i cambiamenti più rilevanti va sicuramente evidenziata la previsione di un periodo transitorio nel quale sia possibile presentare l’Appalto Integrato, tipologia quest’ultima in cui la progettazione esecutiva e la costruzione sono affidate ad un unico appaltatore. Questo potrà valere per gli appalti i cui preliminari siano già stati confermati alla data di entrata in vigore del codice oltre che nei casi di urgenza.

Viene inoltre reso obbligatorio l’uso dei parametri utili ai fini del calcolo dei compensi a base di gara. Ogni stazione appaltante dovrà poi indicare entro quando riterrà necessaria l’indicazione della terna in sede di offerta.

Per quanto attiene al limite dell’80% nelle concessioni di importo pari o superiore a € 150.000,00, nei contratti per lavori servizi e forniture che i concessionari sono obbligati a concedere mediante procedura ad evidenza pubblica, tale limite non sarà connesso ai lavori di manutenzione ordinaria né a quelli eseguiti direttamente.

Viene poi precisato che la disciplina delle varianti per errore progettuale siano utilizzabili solo entro i limiti quantitativi del de minimis, (l’insieme degli aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza).

Riguardo all’istituto del contraente generale viene indicata una soglia minima pari a € 150.000,00 per il suo utilizzo, soglia stabilita per prevenire fenomeni elusivi del divieto di appalto integrato.

Infine, un appunto in tema di subappalto in merito al superamento dell’eccessiva rigidità dell’attuale disposto. Il limite del 30%, connesso alla categoria prevalente per i lavori, è riferito solo per il caso di servizi e forniture, all’importo complessivo del contratto.

In definitiva, si tratta di misure che, almeno indicativamente, cercano di facilitare l’accesso alle procedure e di colmare i vuoti interpretativi delle norme.

Occorrerà tuttavia tempo per comprenderne l’efficacia concreta, in un un settore, quello degli appalti che, forse più degli altri, è in costante fermento ed evoluzione.